Scheda
legislativa sul processo di liberalizzazione/privatizzazione
dell'energia elettrica
di ATTAC Italia
(data di pubblicazione su www.attac.it
14 maggio 2003)
[PDF]
Normativa
Europea:
L’inizio
del processo di privatizzazione dell’energia elettrica in Italia
si può far risalire alla Direttiva Europea 96/92/CE
del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica, che ha come precedente una proposta
della Commissione che risale al 1992 (GU C65 14/03/92). Con la direttiva
citata si stabiliscono le regole per la libera circolazione della
merce "energia elettrica" sul mercato europeo, nella prospettiva
di conseguire un mercato concorrenziale e non discriminatorio per
quanto riguarda obblighi e diritti delle imprese elettriche. L’articolo
1 definisce chiaramente il campo di intervento della normativa:
"La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione,
la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa
definisce le norma organizzative e di funzionamento del settore
energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure
da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni
nonché della gestione delle reti". In sostanza si prefigura
un sistema di reti nazionali di trasmissione dell’energia interconnesse
tra loro, sulle quali deve essere garantito il libero accesso ai
produttori e genericamente ai fornitori di energia elettrica, in
modo da permettergli di raggiungere gli utenti finali. In particolare
viene definita la figura dei clienti idonei, cioè quelli
che hanno un consumo abbastanza elevato (sopra una soglia fissata
attualmente in Italia a 100 MWh l’anno), ai quali deve essere garantito
il diritto alla contrattazione e all’acquisto diretto dell’energia
dai produttori/fornitori.
E’
prevista la designazione, da parte degli Stati o delle imprese proprietarie
delle reti di un gestore della rete responsabile dei flussi di energia
sulla rete di trasmissione. Il gestore della rete deve essere indipendente,
almeno sul piano della gestione, da altre attività non connesse
al sistema di trasmissione. Analogamente, gli Stati designano, o
richiedono alle aziende responsabili delle reti di distribuzione
di designare, un gestore responsabile di gestione, manutenzione
e sviluppo della rete La rete di trasmissione nazionale e le reti
di distribuzione dell’energia agli utenti finali devono essere gestite
in modo imparziale, in maniera da non favorire eventuali imprese
di produzione di energia ad esse consociate. Gli stati possono imporre
al gestore della rete nazionale di favorire l’acquisto di energia
prodotta da fonti rinnovabili e, in misura limitata, da produttori
nazionali. Inoltre possono essere imposti ai soggetti privati obblighi
di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, la regolarità,
la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la
protezione dell’ambiente. La direttiva impone inoltre le procedure
da seguire per la costruzione di nuovi impianti di produzione dell’energia
elettrica. Gli stati possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni
e una procedura di gare d’appalto. La direttiva impone ai paesi
membri di conformarsi entro il 19 febbraio 1999.
La
normativa non parla esplicitamente di privatizzazione delle società
monopoliste nazionali, anche se un loro ridimensionamento è
implicito nella garanzia del regime di libera concorrenza e nel
pari trattamento che deve essere garantito a tutti i fornitori di
energia elettrica che vogliono accedere alle reti di trasmissione
e distribuzione per raggiungere gli utenti finali. Inoltre i diversi
soggetti ai quali si fa riferimento (produttori, grossisti di energia,
proprietari/gestori delle reti di trasporto e distribuzione) agiscono
tutti come imprese private.
Normativa
italiana.
La
direttiva europea 96/92/CE viene recepita in Italia dal decreto
Bersani: liberalizzazione del mercato elettrico (D.L. 79,
16 marzo 1999), che definisce le modalità di liberalizzazione
del mercato dell’energia e il ridimensionamento di ENEL S.p.A. sia
in termini di ruolo che di capacità produttive. L’articolo
1 del decreto definisce chiaramente che "Le attività
di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico…Le attività di trasmissione e dispacciamento sono
riservate allo stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale…L’attività di distribuzione
dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione
rilasciata dal Ministero dell’industria…"
Gli
utenti finali del sistema elettrico sono suddivisi fra gli utenti
vincolati, ai quali è applicata una tariffa unica nazionale,
e gli utenti idonei, che sono liberi di stipulare contratti di fornitura
con i fornitori di energia.
Dal
1 gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito di produrre
o importare più del 50% dell’energia elettrica prodotta e
importata in Italia. A tale scopo, entro la stessa data, ENEL S.p.a.
deve cedere non meno di 15000 MW della propria capacità produttiva.
L’ENEL viene societarizzata, costituendo società per azioni
separate per lo svolgimento delle diverse attività connesse
al mercato elettrico.
Le
aziende distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Le società
di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere
a ENEL S.p.a. la cessione dei rami d’azienda dedicati all’attività
di distribuzione nei comuni nei quali le predette società
servano almeno il 20% degli utenti.
La
gestione del mercato dell’energia elettrica è demandata a
tre società per azioni: il gestore della rete di trasmissione
nazionale (GRTN) S.p.a., l’acquirente unico S.p.a. ed
il gestore del mercato elettrico S.p.a.. Il GRTN viene
costituito da separando da ENEL S.p.a le attività relative
al controllo della trasmissione di energia elettrica, mentre la
rete di trasmissione rimane di proprietà ENEL. Il GRTN rimane
di proprietà del Ministero del Tesoro. Le atre società
citate vengono costituite successivamente dal GRTN.
Gestione
del mercato energetico italiano
La
gestione del mercato dell’energia elettrica in Italia è gestito
dalle tre S.p.a. precedentemente citate, che sono state istituite
per effetto del Decreto Bersani, e dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas. Nel seguito si cerca di dare una breve descrizione
del ruolo dei diversi istituti.
Il
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale è una
società per azioni la cui costituzione è avvenuta
in base al Decreto legislativo n. 79/1999. Per garantirne il ruolo
neutrale nei confronti di tutti gli operatori del mercato elettrico,
le azioni della Società, sono state assegnate al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli indirizzi
strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Al
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale sono attribuite in
concessione le attività di trasmissione e dispacciamento
e la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. A
tal fine la Società, senza esserne proprietaria (la rete
rimane di proprietà ENEL), gestisce la rete nazionale con
la massima imparzialità.
Il
GRTN svolge le seguenti attività:
connette alla rete
di trasmissione nazionale chiunque ne faccia richiesta senza discriminazioni
e senza compromettere la continuità del servizio;
gestisce i flussi
di energia e i relativi dispositivi di interconnessione con altre
reti nazionali e con le reti di distribuzione;
garantisce la sicurezza,
l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del servizio
e degli approvvigionamenti di energia;
gestisce senza
discriminazione di utenti, la rete di trasmissione nazionale;
delibera gli interventi
di manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale.
L’Acquirente
unico S.p.A. è una società per azioni costituita
in data 12 novembre 1999 dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs.
79/99.
Il
Gestore, pur potendo cedere quote azionarie della società
(non superiori al 10%) a soggetti che, singolarmente o in forma
associata, rappresentino componenti significative della attività
di distribuzione dell’energia, mantiene la maggioranza del capitale
sociale dell’Acquirente unico.
L’Acquirente
unico deve salvaguardare la sicurezza e l’economicità degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati e garantire la diversificazione
delle fonti, utilizzando anche l’energia rinnovabile e l’energia
derivante da cogenerazione, in base agli indirizzi adottati dal
Ministro dell’Industria, sentiti il Ministro del commercio con l’estero
e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’Acquirente
Unico svolge le seguenti attività:
elabora la previsione
della domanda di energia da soddisfare nei tre anni successivi,
comprensiva della riserva;
elabora analoga
stima per il quinquennio successivo in base all’evoluzione del
sistema;
stipula e gestisce
i contratti di fornitura e di vendita di energia, con procedure
trasparenti e non discriminatorie, al fine di garantire ai clienti
vincolati, la disponibilità della capacità produttiva
e la fornitura di energia in condizioni di continuità,
sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità
di trattamento, anche tariffario.
Il
Gestore del mercato elettrico S.p.A. è una società
per azioni costituita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale,
secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del D.lgs. 79/99.
Al
Gestore del mercato S.p.A è affidata la gestione economica
del mercato elettrico. A tal fine il Gestore del mercato ne predispone
la disciplina che è approvata dal Ministro dell’Industria,
sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con
proprio decreto.
Il
Gestore del mercato elettrico svolge le seguenti Attività:
Organizza il mercato
secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività,
nonché di concorrenza tra produttori, assicurando la gestione
economica di un’adeguata disponibilità della riserva di
potenza.
Bilancia domande
ed offerte di energia e prevede gli obblighi di produttori e importatori
di energia che non si avvalgono della contrattazione bilaterale.
Gestisce, dall’entrata
in funzione del dispacciamento di merito economico, la c.d. "Borsa
dell’energia", punto d’incontro delle offerte di acquisto e vendita
di energia e di tutti i servizi connessi.
L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas è un’autorità
indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con
funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia
elettrica e del gas. Un’autorità indipendente è un’amministrazione
pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva
e ai propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato grado
di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all’esecutivo.
I
poteri di regolazione settoriale fanno riferimento alla determinazione
delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle
condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle
reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire
l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici,
legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento
dei meccanismi concorrenziali.
L’Autorità
è un organo collegiale, composto dal Presidente e da due
Membri. I tre componenti l’Autorità sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato. Le designazioni effettuate dal Governo sono
sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza assoluta,
dalle Commissioni parlamentari competenti. I componenti sono scelti
fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità
e competenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non
sono rinnovabili. A tutela dell’indipendenza dell’Autorità
è fatto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere
rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti
o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il
divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione
dell’incarico.
Situazione
attuale della produzione di energia elettrica in Italia
Nel
novembre 2002 ENEL ha concluso la cessione di parte del suo parco
centrali a cui era costretta per ottemperare al decreto Bersani.
L’obbligo di cedere centrali di produzione per almeno 15000 MW ha
ridotto la potenza installata di ENEL S.p.a. da 53000 a 38000 MW.
Per ottemperare agli obblighi di legge ENEL aveva costituito tre
società per azioni, denominate GENCO (Generation Company)
alle quali aveva allocato le centrali termoelettriche ed idroelettriche
da cedere, con la seguente ripartizione di potenza installata.:
Eurogen S.p.a. (7000 MW), Elettrogen S.p.a. (5438 MW) ed Interpower
(2600 MW).
Lo
scorso novembre è stata ceduta realizzata la cessione dell’ultima
delle GENCO (Interpower) realizzando il seguente quadro proprietario:
Eurogen: Edipower,
consorzio Edison, AEM Milano (municipalizzata, comune al
51%), AEM Torino (municipalizzata, comune al 69%), ATEL,
Unicredito Italiano, Interbanca e Royal Bank of Scotland;
gli azionisti principali di Edison sono Italenergia Bis
SpA (76,9%) e Carlo Tassara SpA (3,6%); a sua volta Italenergia
BIS Spa è partecipata da Fiat (24,6 %), EDF (18 %),
Capitalia (14,2 %), IMI Investimenti (12,5 %), Intesa (10,7
%), Gruppo Tassara (20 %).
Elettrogen: Endesa
Italia, costituita da Endesa (ex monopolista e principale
operatore del mercato spagnolo), ASM Brescia (municipalizzata,
comune 72%), e Banco Santander Central Hispano; ASM detiene
il 14,67% di Endesa Italia S.r.l.
Interpower: Electrabel
(ex monopolista belga, controllata da Tractebel, che è
il polo energia di SUEZ), ACEA Roma (municipalizzata, comune
al 51%), Energia Italiana (controllata da Energia e partecipata
da Hera, Amga Genova, MPS, BNL); Energia è controllata
da CIR/De Benedetti e partecipata dall’austriaca Verbund.
Le
informazioni rese disponibili dal GRTN e dall’autorità per
l’energia elettrica e il gas forniscono per il 2000 la seguente
distribuzione delle quantità di energia prodotta dai diversi
gruppi:
Produttore
Produzione
TWh
%
Gruppo
Enel
132.8
56.3
Eurogen
22.5
9.5
Elettrogen
19.6
8.3
Interpower
7.6
3.2
Gruppo EDISON
(Edison+Sondel)
23.5
10.0
Altri produttori
(ENI, Aziende Enti Locali)
29.9
12.7
Totale
235.9
100.0
Considerazioni
sullo stato di privatizzazione/liberalizzazione dell’energia elettrica
Per
effetto del Decreto Bersani il sistema di produzione e distribuzione
dell’energia elettrica è stato ampiamente liberalizzato.
Le società pubbliche che gestivano l’energia elettrica (ENEL
e municipalizzate) sono state tutte trasformate in S.p.a. e parzialmente
privatizzate attraverso la collocazione in borsa di parti dei pacchetti
azionari. Nonostante ciò si può osservare come la
fetta maggioritaria della produzione di energia elettrica sia tutt’oggi
sotto il controllo diretto o indiretto (attraverso società
partecipate) di società per azioni a maggioranza pubblica:
Enel, ASM Brescia, AEM Milano, AEM Torino, ACEA Roma.
Il
soggetto privato che controlla la quota di mercato più alta
è Edison. Mentre si deve rilevare l’ingresso sul mercato
italiano delle ex monopolista di altre nazioni europee: EDF (F),
Endesa (S) e Electrabel (B).
Si
deve inoltre tenere presente che Enel e le ex municipalizzate delle
maggiori città controllano attraverso concessione le reti
di distribuzione dell’energia agli utenti finali. Questo è
probabilmente uno dei motivi per i quali i soggetti stranieri hanno
costituito dei consorzi con le aziende degli enti locali, che garantiscono
l’accesso al parco clienti industriali che residenziali raggiunti
dalla rete di distribuzione
Si
può rilevare l’assenza di un organismo che si occupi della
pianificazione del sistema energetico nazionale e che stabilisca
delle linee guida riguardo alla necessità di costruire nuovi
impianti, alla loro localizzazione sul territorio, alla compatibilità
ambientale del sistema energetico ed alla politica dei combustibili
su scala nazionale. La regolazione del sistema è demandata
al libero mercato ed agli organismi di controllo sopra descritti,
che si ritiene siano in grado di garantire il miglior servizio possibile,
intervenendo principalmente per garantire l’efficienza del sistema,
la libera concorrenza ed il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico.
Prospettive
di una ulteriore spinta alla liberalizzazione
Il
25 novembre 2002, durante il vertice di Bruxelles, i Ministri dell’Energia
dell’Unione Europea hanno approvato un accordo che determinerà
un’ulteriore liberalizzazione del mercato elettrico. Si prefigura
la creazione di un mercato libero dell’energia elettrica e del gas
su scala europea, aumentando l’interconnessione delle reti nazionali
e favorendo quindi gli scambi ed il commercio di energia su scala
europea. Inoltre, nei mercati dell’energia dell’UE ci dovrà
essere libera concorrenza per gli utenti industriali entro il 2004,
ed entro il 2007 per quelli domestici. Dovranno essere quindi rimosse
le divisioni fra utenti idonei ed utenti vincolati ed anche la gestione
fornita dall’acquirente unico che acquista l’energia elettrica per
la fornitura agli utenti vincolati dovrà essere rivista e
non vi sarà più per tali utenti una tariffa unica
nazionale.